In vista della fine dell’anno, è cruciale stipulare atti o scritture private autenticate entro il 31 dicembre 2025 per garantirne la rilevanza fiscale già per il 2025 o il 2026. Questo riguarda la costituzione di una nuova impresa familiare, l’enunciazione della forma familiare per una ditta individuale esistente, e l’ingresso di nuovi collaboratori.
Il reddito dell’impresa familiare è ripartito tra i collaboratori che prestano attività in modo continuativo e prevalente, proporzionalmente alla quota di partecipazione, per un massimo complessivo del $49\%$ del reddito del titolare.
L’imputazione del reddito ai collaboratori avviene per “trasparenza” e richiede che il collaboratore risulti da un atto pubblico o scrittura privata autenticata stipulata anteriormente all’inizio del periodo d’imposta. La quota di partecipazione non deve essere specificata nell’atto, ma è definita a consuntivo in base al lavoro prestato e indicata nel quadro RS del modello REDDITI del titolare. Anche ciascun familiare deve attestare la continuità e prevalenza dell’attività nel proprio modello REDDITI.
La plusvalenza generata dalla cessione di un’azienda in forma di impresa familiare è imputata interamente al titolare, e per gli imprenditori minimi/forfetari il reddito è sempre interamente imputato al titolare.
La decorrenza degli effetti fiscali dipende dalla tipologia di atto:
- Costituzione di una nuova impresa familiare: L’effetto fiscale decorre già dal periodo d’imposta di costituzione (es. 2025 se atto stipulato nel 2025).
- Enunciazione dell’impresa familiare su ditta esistente o ingresso di un nuovo collaboratore: L’effetto fiscale si produce a partire dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto (es. 2026 se atto stipulato entro il 31 dicembre 2025).
Infine, le modifiche nella composizione dell’impresa familiare (ingresso o uscita di collaboratori) non fanno venir meno l’efficacia del Concordato Preventivo Biennale (CPB), poiché l’impresa familiare ha natura individuale e non collettiva come società o associazioni.