L’obbligo di iscrivere il domicilio digitale (PEC) nel Registro Imprese riguarda esclusivamente le società di capitali, le società consortili e le cooperative . Nello specifico, la comunicazione è dovuta per l’Amministratore Unico, l’Amministratore Delegato o, in loro assenza, il Presidente del CdA .
Un punto cruciale è l’esclusione esplicita degli amministratori di società di persone e delle altre cariche nelle società di capitali (es. semplici consiglieri) .
Il domicilio digitale comunicato deve essere univoco e non può coincidere con la PEC della società .
Per quanto riguarda le tempistiche:
- I soggetti già in carica alla data del 31 ottobre 2025 devono adempiere entro il 31 dicembre 2025 ;
- Per le nuove nomine o i rinnovi, la comunicazione della PEC deve essere contestuale alla domanda di iscrizione, pena la sospensione della pratica .
Attenzione al regime sanzionatorio: in caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione dell’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (da 206 a 2.064 euro) .
Infine, una nota sui costi: la pratica di sola comunicazione della PEC è esente da bolli e diritti di segreteria , mentre se contestuale a nomine o facoltativa (per soggetti non obbligati) sconta gli oneri ordinari .