L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 297 del 26 novembre 2025, ha fornito un chiarimento dirimente sul credito d’imposta prima casa (art. 7 della L. 448/98), confermando una distinzione fondamentale sui termini di decadenza.
Mentre per la “rivendita postuma” (nuovo acquisto seguito dalla vendita del preposseduto) opera il nuovo termine di due anni, introdotto dall’art. 1 c. 116 della L. 207/2024 a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la sequenza “classica” (alienazione seguita da riacquisto) il termine per il riacquisto resta tassativamente di un anno.
L’Amministrazione finanziaria ha respinto l’interpretazione estensiva che mirava ad applicare il termine biennale anche al riacquisto successivo alla vendita, basandosi sul tenore letterale dell’art. 7 della L. 448/98, che non è stato oggetto di modifica normativa.
Tale rigidità deriva dalla natura agevolativa della norma, che preclude l’analogia, creando di fatto un disallineamento sistematico: la fattispecie esplicitamente regolata (vendita\acquisto) subisce un termine più breve (1 anno) rispetto all’ipotesi di estensione interpretativa (acquisto\vendita), che gode di 2 anni.
In sintesi, per i clienti che hanno alienato l’immobile (es. nel 2024), il riacquisto deve obbligatoriamente perfezionarsi entro un anno per maturare il credito, senza possibilità di sfruttare la finestra biennale riservata alla sequenza inversa.