L’Informativa analizza l’impatto della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) sui termini temporali per il credito d’imposta ex art. 7, L. 448/98. La novità normativa estende da 1 a 2 anni il termine per alienare l’immobile preposseduto dopo aver acquistato la nuova “prima casa”, pena la decadenza dall’agevolazione. Tuttavia, con la Risposta n. 297 del 26.11.2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale estensione non opera nel caso inverso.
Se il contribuente cede la vecchia abitazione prima di acquistare la nuova, resta fermo il termine perentorio di 1 anno dalla vendita per effettuare il riacquisto. L’Agenzia fonda questa interpretazione sul divieto di analogia per le norme agevolative (art. 14 delle Preleggi), confermando che la modifica ha riguardato solo la “rivendita postuma” e non l’art. 7 della L. 448/98. Pertanto, il professionista deve monitorare due scadenze distinte:
- Acquisto poi Vendita: la vendita del vecchio deve avvenire entro 2 anni dal nuovo acquisto (applicabile anche agli acquisti pre-2025 se il termine annuale non era scaduto al 31.12.2024).
- Vendita poi Acquisto: il nuovo acquisto deve avvenire tassativamente entro 1 anno dalla cessione.