La decadenza comporta il recupero delle imposte in misura ordinaria più sanzioni del 30% e si verifica principalmente per carenza dei requisiti o atti dispositivi anticipati, secondo la Nota II-bis, Art. 1, Tariffa Parte I, DPR 131/19861.
In merito ai requisiti dichiarati in atto, la decadenza scatta per mancato trasferimento della residenza nel Comune entro 18 mesi (rilevano solo le risultanze anagrafiche), o per la preesistente titolarità di diritti su altre abitazioni nel medesimo Comune o acquistate con agevolazioni su tutto il territorio nazionale.
L’alienazione infra-quinquennale determina decadenza se non seguita, entro un anno, dal riacquisto di un immobile da adibire effettivamente ad abitazione principale; non sanano la posizione l’acquisto di soli terreni, nuda proprietà o acquisizioni a titolo gratuito.
Si segnala un contrasto giurisprudenziale sulla donazione dell’usufrutto con riserva di nuda proprietà entro i 5 anni: la Cassazione (n. 25863/2025) esclude la decadenza, mentre l’Agenzia delle Entrate ritiene sussista una decadenza parziale.
Infine, per la casistica del riacquisto con possesso di altra abitazione agevolata, il termine per alienare l’immobile preposseduto è stato esteso da 1 a 2 anni per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 20256.