Si esamina la modifica all’art. 54, comma 1 del TUIR, volta a risolvere le problematiche dei pagamenti “a cavallo d’anno”. La nuova disposizione stabilisce un’eccezione al principio di cassa puro: i compensi percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello di corresponsione si imputano all’anno in cui sorge l’obbligo di operare la ritenuta per il sostituto d’imposta.
In pratica, se un cliente (sostituto d’imposta) dispone un bonifico il 31 dicembre 2025 e il professionista lo riceve il 2 gennaio 2026, il compenso concorre al reddito 2025, allineandosi alla Certificazione Unica ed evitando lettere di compliance. Rileva, dunque, la data di “uscita” del denaro dalla sfera del committente.
Attenzione: tale deroga non si applica se il committente non è sostituto d’imposta (es. privati o contribuenti in regime forfetario). In questi casi, permane il principio di cassa rigoroso: rileva esclusivamente la data di effettivo incasso (accredito). Di conseguenza, un pagamento disposto da un forfetario a fine 2025 e incassato nel 2026 costituirà reddito 2026 per il professionista, mantenendo il disallineamento temporale. La norma decorre dai redditi 2024.