La principale novità del 2025 (per soggetti “solari”) riguarda la deducibilità delle spese per omaggi e rappresentanza, la quale è ora subordinata all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Non è più possibile dedurre acquisti di omaggi effettuati in contanti. Questo obbligo di tracciabilità si estende anche alle spese sostenute all’estero.
Al di là della tracciabilità, la disciplina “base” per gli omaggi ai fini delle imposte sui redditi resta invariata. Gli omaggi distribuiti ai clienti sono interamente deducibili se il valore unitario destinato a un singolo soggetto non supera i 50 euro.
Se il valore unitario dell’omaggio è superiore a 50 euro, l’onere è considerato una spesa di rappresentanza. In questo caso, la deducibilità avviene nei limiti di inerenza e congruità previsti dalla normativa sulle spese di rappresentanza “generali”.
Ai fini del valore unitario, occorre considerare il regalo nel suo complesso (ad esempio, un cesto natalizio) e non i singoli componenti.
Per i beni autoprodotti dati in omaggio, il valore di mercato è l’elemento determinante per stabilire se si tratta di una spesa di rappresentanza (se supera $50$ euro). Una volta qualificata come spesa di rappresentanza, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa.
La normativa sul limite di $50$ euro si applica solo ai “beni” e non ai “servizi” gratuiti, che sono sempre soggetti ai limiti delle spese di rappresentanza generali.
Gli omaggi ai dipendenti rientrano nelle spese per prestazioni di lavoro, interamente deducibili, e sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità.
Le spese per cene natalizie con i dipendenti non sono considerate di rappresentanza, ma sono deducibili come spese per servizi utilizzabili dalla generalità o categorie di dipendenti, con un limite massimo del $5$ per mille dell’ammontare delle spese per lavoro dipendente. A queste spese si applica comunque la limitazione del $75\%$ sulla deducibilità delle spese per somministrazione di alimenti e bevande.