Rimborsi spese analitici non imponibili per i forfettari

A partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi analitici di spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico e riaddebitate al committente non concorrono più a formare il reddito imponibile del professionista forfettario11. Tale orientamento è stato confermato dalla DRE Lombardia il 9 dicembre 2025, recependo la ratio della riforma del reddito da lavoro autonomo (D.Lgs. 192/2024).

La condizione essenziale, introdotta dall’art. 1 D.L. n. 84/2025, è che le spese (vitto, alloggio, viaggio) sostenute in Italia siano pagate esclusivamente con strumenti tracciabili. Non costituendo “compenso”, tali somme non erodono il limite di ricavi di 85.000 euro per la permanenza nel regime.

Fai attenzione al regime transitorio: i rimborsi incassati nel 2025 ma relativi a spese sostenute (“per cassa”) nel 2024 restano imponibili.

Discorso diverso per le indennità chilometriche: l’Interpello n. 270/E/2025 chiarisce che queste rimangono interamente tassate. Infine, le spese di parcheggio sono escluse dal reddito ma, in base alla Risp. 5/E/2019, non richiedono tracciabilità poiché non classificate come “spese di viaggio”, sebbene la dottrina segnali l’incongruenza.

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