Credito d’imposta Industria 4.0: come funziona, quanto vale e cosa fare entro il 30 giugno 2026
Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Hai acquistato un macchinario negli ultimi anni, o stai valutando di farlo entro fine giugno 2026? Allora il credito d’imposta “Industria 4.0” ti riguarda direttamente. Si tratta di un’agevolazione concreta, misurabile in euro, che riduce il carico fiscale dell’impresa in modo diretto — non attraverso una deduzione, ma attraverso un credito da usare in compensazione. Il problema è che le regole sono cambiate più volte, e oggi gestirla correttamente richiede attenzione ai dettagli: date, importi, codici tributo, comunicazioni al MiMiT. Vediamo come orientarsi.
Cos’è e come funziona: la norma di riferimento
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è disciplinato dall’art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), con le modifiche introdotte dall’art. 38 del D.L. n. 19/2024 e dalla Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025).
L’agevolazione spetta alle imprese — e solo alle imprese, non ai professionisti — che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi rientranti nella Tabella A allegata alla Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017): si tratta di macchinari, impianti e attrezzature ad alto contenuto tecnologico, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati.
Il periodo agevolabile copre gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stata effettuata la cosiddetta “prenotazione”: ordine accettato dal venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Un dato importante: la Finanziaria 2025 ha soppresso il credito d’imposta per i beni immateriali (software, sistemi e piattaforme digitali) di cui alla Tabella B, con effetto dagli investimenti effettuati dal 2025. Resta in vigore esclusivamente il credito per i beni materiali.
Quanto vale il credito: le aliquote vigenti
Per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026 con prenotazione entro il 31 dicembre 2025), le aliquote applicabili ai sensi del comma 1057-bis sono le seguenti, con un limite massimo annuale di costi complessivamente ammissibili pari a 20.000.000 di euro:
| Costo dell’investimento | Aliquota credito d’imposta |
|---|---|
| Fino a € 2.500.000 | 20% |
| Da € 2.500.001 a € 10.000.000 | 10% |
| Da € 10.000.001 a € 20.000.000 | 5% |
Per gli investimenti prenotati in anni precedenti, le aliquote erano più generose (40% e 50% per il triennio 2020-2021): chi ha ancora quote residue da utilizzare può ancora farlo.
Un esempio pratico
Un’impresa acquista nel 2025 un macchinario Industria 4.0 al costo di € 120.000, interconnesso entro l’anno. Il credito d’imposta maturato è pari a:
€ 120.000 × 20% = € 24.000
Questo importo è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in 3 quote annuali da € 8.000 ciascuna, a partire dall’anno in cui avviene l’interconnessione (nel caso, già dal 2025). Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il “7077”, con anno di riferimento “2025”.
Un’importante novità operativa: il codice tributo “7077” è stato istituito con la Risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, e si applica agli investimenti effettuati nel 2025 o entro il 30 giugno 2026 soggetti al nuovo limite di risorse. Per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024 e completati nel 2025, resta invece valido il codice tributo “6936”.
Quando conviene e perché: i vantaggi chiave
Il credito d’imposta Industria 4.0 è particolarmente efficace per diversi motivi.
Prima di tutto, non è tassato: la quota di competenza annua va portata in variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (codice residuale “99”), neutralizzando così l’eventuale provento contabilizzato con il metodo indiretto.
In secondo luogo, non si applicano i limiti ordinari alla compensazione: né il tetto di 2.000.000 di euro annui previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/2000, né quello di 250.000 euro per i crediti da quadro RU ai sensi dell’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007.
Terzo vantaggio: per importi superiori a € 5.000, non è richiesta l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.
Infine, le quote non utilizzate nell’anno di prima disponibilità non si perdono: possono essere compensate negli anni successivi, offrendo flessibilità nella pianificazione dei flussi di cassa.
Attenzione a questi aspetti
Il limite di risorse per gli investimenti 2025. La Finanziaria 2025 ha introdotto un tetto di spesa complessivo per gli investimenti effettuati nel 2025 o prenotati entro il 31 dicembre 2025. Nel corso del 2025 il MiMiT ha comunicato l’esaurimento delle risorse per le domande presentate con il vecchio modello. Le imprese possono continuare a inviare comunicazioni preventive, e in caso di nuova disponibilità il GSE ne dà comunicazione in ordine cronologico. Va poi presentata la comunicazione preventiva con acconto/conferma entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE. La Finanziaria 2026 (art. 1, comma 770, Legge n. 199/2025) ha stanziato ulteriori risorse — 1,3 milioni di euro — per incrementare i limiti relativi agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025.
Le tre comunicazioni al MiMiT sono obbligatorie. Per gli investimenti soggetti al limite di risorse, è necessario inviare tre distinte comunicazioni: preventiva, preventiva con acconto/di conferma, e di completamento. L’omissione può compromettere il riconoscimento del credito.
L’interconnessione è il momento chiave. Il credito non è utilizzabile prima dell’anno in cui avviene l’interconnessione del bene ai sistemi aziendali. Se questa avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto all’acquisto, occorre segnalarlo nella dichiarazione dei redditi barrando l’apposita casella.
Il codice tributo dipende dalla storia dell’investimento. La scelta tra “6936” e “7077” non è arbitraria: dipende dall’anno di prenotazione e dall’anno di completamento dell’investimento. Un errore nella compilazione del modello F24 può generare irregolarità formali e richieste di chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.
I beni immateriali non sono più agevolati dal 2025. Chi aveva pianificato investimenti in software o piattaforme digitali Tabella B deve sapere che l’agevolazione è stata soppressa per gli acquisti effettuati a partire dal 2025.
Nota sulla dichiarazione dei redditi. Il credito maturato va indicato nel quadro RU del modello REDDITI 2026, con distinta evidenza a seconda dell’anno e delle modalità di effettuazione degli investimenti. La corretta compilazione richiede attenzione alla sequenza logica dei righi e al trattamento fiscale del contributo in contabilità.
Conclusione
Il credito d’imposta Industria 4.0 rimane uno strumento concreto per chi investe in tecnologia produttiva. Le aliquote si sono ridotte rispetto al triennio 2020-2022, ma il meccanismo di compensazione libera continua a offrire un vantaggio fiscale immediato e pianificabile. La complessità sta nella gestione operativa: date di prenotazione, comunicazioni al MiMiT, scelta del codice tributo, corretta rappresentazione in dichiarazione. Ogni passaggio va verificato con precisione, perché un errore procedurale può vanificare un’agevolazione altrimenti spettante.
FAQ
Ho ordinato un macchinario a dicembre 2025 e versato il 20% di acconto. Il bene arriverà a marzo 2026: ho ancora diritto al credito? Sì, a condizione che siano stati rispettati i requisiti di prenotazione entro il 31 dicembre 2025 — ordine accettato dal venditore e acconto di almeno il 20% del costo — e che il bene venga consegnato entro il 30 giugno 2026. In questo caso si applica il regime previsto dal comma 1057-bis della Legge n. 178/2020. Il credito sarà utilizzabile dall’anno in cui avviene l’interconnessione, con codice tributo “7077”.
Se non utilizzo la prima quota del credito nell’anno in cui matura, la perdo? No. Le quote non utilizzate nell’anno di prima disponibilità possono essere compensate negli esercizi successivi, senza decadere. Ad esempio, una quota maturata nel 2025 e non utilizzata è recuperabile integralmente nel 2026. È quindi possibile pianificare l’utilizzo del credito in base alle disponibilità fiscali di ciascun anno.
Devo applicare il visto di conformità per compensare importi elevati del credito Industria 4.0? No. A differenza di altri crediti d’imposta, il credito Industria 4.0 è escluso dall’obbligo del visto di conformità anche per importi superiori a € 5.000. Questa è una semplificazione operativa rilevante, che consente di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 senza dover apporre alcun visto sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito è indicato.