Contributi per colf e badanti: sai davvero quanto puoi dedurre in dichiarazione?

di Fabio Pratesi Dottore Commercialista

Ogni anno migliaia di famiglie versano regolarmente i contributi INPS per colf, badanti e baby sitter, ma al momento della dichiarazione dei redditi molti si limitano a dedurre l’importo totale della ricevuta di pagamento, perdendo parte del beneficio fiscale spettante o, peggio, commettendo un errore che può generare un recupero a tassazione. La deducibilità di questi contributi segue regole precise, spesso più articolate di quanto sembri a un primo sguardo.

Cos’è e come funziona

L’art. 10, comma 2, ultimo periodo, del TUIR consente di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati a favore degli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, entro il limite massimo di € 1.549,37 annui. Rientrano in questa categoria colf, autisti, giardinieri e altri collaboratori familiari, così come badanti e baby sitter, a prescindere dal fatto che l’assistito sia o meno autosufficiente.

Il beneficio spetta esclusivamente al datore di lavoro che ha stipulato il contratto con il lavoratore, e solo per la quota di contributo rimasta effettivamente a suo carico: la quota trattenuta al lavoratore, pur versata materialmente dal datore di lavoro, non è deducibile, in quanto già “recuperata” al momento del pagamento della retribuzione.

Un aspetto spesso frainteso riguarda il beneficiario del servizio. Il datore di lavoro resta l’unico soggetto legittimato a dedurre i contributi anche quando l’assistenza sia prestata a favore di un familiare, incluso un familiare non fiscalmente a carico: è il caso tipico di un figlio che paga i contributi per la badante che assiste il genitore anziano non convivente e non a carico. La deduzione non spetta invece nel percorso inverso, cioè quando la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare che è fiscalmente a carico del contribuente stesso.

Va inoltre segnalato che questo onere deducibile gode di un regime di favore rispetto ad altre agevolazioni IRPEF: non è soggetto alla rimodulazione legata al superamento di € 120.000 di reddito complessivo (art. 1, comma 629, L. 160/2019), non rientra nel meccanismo di riordino delle detrazioni per redditi superiori a € 75.000 (art. 16-ter TUIR) e non è vincolato all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto per gli oneri detraibili al 19% (art. 1, comma 679, L. 160/2019).

Quando conviene e perché

Il calcolo dell’importo deducibile richiede attenzione, perché la ricevuta di pagamento pagoPA riporta un importo complessivo che non coincide con la quota deducibile.

Esempio pratico. Una contribuente ha assunto a tempo determinato un’assistente familiare dal 1° aprile al 31 maggio 2025, per un totale di 525 ore lavorate in 9 settimane nel trimestre. Il calcolo procede così:

  1. Ore settimanali medie: 525 ore ÷ 9 settimane = 58,33 ore settimanali, quindi superiori alla soglia delle 24 ore settimanali che determina l’applicazione del contributo orario fisso.
  2. Contributo orario 2025 (fascia “superiore a 24 ore settimanali”, con quota assegni familiari): € 1,31 per ora, secondo la Circolare INPS n. 29/2025.
  3. Totale contributi versati: € 1,31 × 525 ore = € 687,75.
  4. Quota a carico della lavoratrice (inclusa nell’importo versato ma non deducibile): € 0,31 × 525 ore = € 162,75.
  5. Importo deducibile: € 687,75 − € 162,75 = € 525,00.

Questo importo va indicato al rigo E23, sezione II, quadro E, del Modello 730/2026. Il contributo integrativo CAS.SA.COLF (pari a € 0,06 orari, spesso presente sulla stessa ricevuta pagoPA) non è invece deducibile e va escluso dal calcolo.

Per i rapporti gestiti tramite libretto famiglia, la deduzione è più semplice: spetta un importo fisso di € 1,65 per ogni ora di lavoro effettivamente prestata e pagata, nel periodo d’imposta del pagamento. Il premio INAIL incluso nel valore del libretto, in assenza di indicazioni ufficiali, va prudenzialmente considerato non deducibile.

Attenzione a questi aspetti

  • Principio di cassa e quarto trimestre. La deduzione spetta per le somme effettivamente versate nell’anno, indipendentemente dal trimestre di competenza. I contributi del quarto trimestre 2025, se versati a gennaio 2026, sono deducibili solo nella dichiarazione relativa al 2026 (Modello 730/2027), non in quella per il 2025.
  • Contributi non deducibili in nessun caso. Oltre alla CAS.SA.COLF, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Guida alle agevolazioni 2026 che non sono deducibili i contributi forfetari sostenuti per la regolarizzazione di lavoratori dipendenti stranieri.
  • Assunzione tramite agenzia interinale. In questo caso la deduzione è ammessa solo se il datore di lavoro rimborsa gli importi all’agenzia e quest’ultima rilascia un’attestazione specifica con gli importi pagati, la quota a carico del datore di lavoro, i dati identificativi delle parti e la natura del servizio reso.
  • Decesso del datore di lavoro. La deduzione per il trimestre in cui è avvenuto il decesso spetta agli eredi che sostengono effettivamente la spesa, e solo limitatamente a tale periodo.
  • Corrispondenza tra pagante e beneficiario della deduzione. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro resta l’unico soggetto legittimato alla deduzione anche quando il pagamento risulti effettuato da un conto intestato a un familiare diverso: conta la titolarità del rapporto di lavoro, non la provenienza formale del pagamento.

Conclusione

La deducibilità dei contributi per lavoratori domestici e addetti all’assistenza è una agevolazione stabile e sottratta ai principali meccanismi di riduzione legati al reddito, ma il suo corretto utilizzo richiede di isolare la sola quota a carico del datore di lavoro, di applicare correttamente il principio di cassa e di distinguere gli importi deducibili da quelli che, pur presenti in ricevuta, non lo sono. Un calcolo impreciso può comportare tanto una deduzione insufficiente quanto un recupero a tassazione in caso di controllo.

FAQ

Posso dedurre l’intero importo versato con l’avviso pagoPA per la mia colf? No. Va dedotta esclusivamente la quota di contributi rimasta a carico del datore di lavoro, escludendo sia la quota trattenuta al lavoratore sia l’eventuale contributo CAS.SA.COLF, che non è mai deducibile. L’importo va ricalcolato sulla base delle ore lavorate e della fascia contributiva applicabile.

Se pago i contributi per la badante di mio padre, che non è a mio carico, posso dedurli? Sì. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto con la badante è l’unico legittimato a dedurre i contributi, anche quando l’assistenza sia prestata a favore di un familiare non fiscalmente a carico, come nel caso tipico dell’assistenza a un genitore anziano economicamente autonomo.

I contributi versati a gennaio per l’ultimo trimestre dell’anno precedente vanno dedotti nella dichiarazione di quell’anno o del successivo? Vanno dedotti nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuto il pagamento, in base al principio di cassa. I contributi del quarto trimestre versati a gennaio dell’anno successivo si dedducono quindi nel Modello 730 dell’anno di imposta successivo a quello di competenza.


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