Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Se in questi giorni ti è arrivata (o ti sta per arrivare) una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate — quello che comunemente si chiama “avviso bonario” — sappi che da agosto scatta una pausa che riguarda direttamente anche te, imprenditore. Non è un dettaglio da poco: sbagliare a calcolare le scadenze, in questa materia, significa perdere lo sconto sulle sanzioni o, peggio, ritrovarsi la cartella di pagamento.
Cos’è e come funziona
Quando l’Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73), e riscontra delle irregolarità, invia al contribuente una comunicazione — appunto l’avviso bonario — che può richiedere maggiori imposte, interessi e una sanzione ridotta al 25%.
Attenzione a un aspetto tecnico che sorprende molti imprenditori: queste violazioni, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/97, sono equiparate a omessi versamenti, anche quando in realtà derivano da un errore nella compilazione della dichiarazione annuale. La distinzione non è teorica: cambia il regime sanzionatorio applicabile.
Il contribuente ha due strade. La prima: pagare tutto (o versare la prima rata) entro 60 giorni dalla ricezione dell’esito, ottenendo la riduzione della sanzione a un terzo (per la liquidazione automatica) o a due terzi (per il controllo formale), evitando così la cartella di pagamento (artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97). La seconda: rateizzare l’importo in un massimo di 20 rate trimestrali, secondo i criteri dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
Se l’avviso è stato recapitato al tuo commercialista o consulente in qualità di intermediario, il termine si allunga a 90 giorni dal ricevimento da parte sua (art. 2-bis del DL 203/2005 e art. 2 del DLgs. 462/97). Diverso il caso dei redditi a tassazione separata: qui il pagamento va effettuato entro 30 giorni (art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97), ma senza applicazione di sanzioni, trattandosi di imposte liquidate d’ufficio.
Quando conviene e perché: la sospensione di agosto
Qui arriva la parte che ti interessa più da vicino in questo periodo dell’anno. L’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini per il pagamento delle somme richieste con avviso bonario, comprese quelle derivanti da redditi a tassazione separata.
In pratica, se il termine di 60 giorni (o 30 giorni, per la tassazione separata) cade — in tutto o in parte — nel periodo di sospensione, il conteggio si ferma e riparte il 4 settembre.
Un esempio concreto. Immagina di aver ricevuto una comunicazione di irregolarità il 10 luglio, con termine ordinario di 60 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo. Senza sospensione, la scadenza cadrebbe intorno all’8 settembre. Con la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre (35 giorni), il termine si allunga di fatto fino a circa il 13 ottobre. Sono oltre cinque settimane in più per organizzare la liquidità necessaria, verificare la correttezza dell’importo richiesto o valutare con il tuo consulente se ci sono i presupposti per contestare l’avviso.
C’è di più: da quest’anno la pausa estiva riguarda anche l’invio stesso degli avvisi. L’art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 prevede infatti che, salvo casi di urgenza, dal 1° agosto al 31 agosto (e dal 1° al 31 dicembre) sia sospeso l’invio di:
- avvisi da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
- avvisi da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73);
- avvisi bonari su redditi a tassazione separata (art. 1 comma 412 L. 311/2004);
- lettere di compliance (art. 1 commi 634-636 L. 190/2014).
Per tutto il mese di agosto, quindi, in condizioni ordinarie non dovresti ricevere alcuna comunicazione di irregolarità.
Attenzione a questi aspetti
La sospensione non è generalizzata quanto sembra, e qui si annidano gli errori più comuni.
Primo: le rate successive alla prima non godono di alcuna sospensione. Se hai scelto la rateizzazione in 20 quote trimestrali, solo il pagamento della prima rata beneficia dello slittamento; le rate successive restano alle scadenze ordinarie. Un imprenditore che, per abitudine, applica la stessa logica a tutte le rate rischia di saltare un pagamento e perdere il beneficio della rateazione.
Secondo: per i documenti richiesti a seguito di controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73), l’Agenzia ha chiarito che verranno comunque presi in considerazione anche se prodotti oltre i 30 giorni previsti dall’art. 6 comma 5 della L. 212/2000. Una tolleranza operativa utile da conoscere, ma da non trasformare in un alibi per rimandare senza necessità.
Terzo: la sospensione dell’invio riguarda solo i “casi ordinari”. In presenza di ragioni di urgenza, l’Agenzia può comunque notificare avvisi anche ad agosto: non dare per scontato che il silenzio estivo sia garantito in ogni circostanza.
Conclusione
La sospensione estiva dei termini per gli avvisi bonari offre una finestra reale di respiro tra il 1° agosto e il 4 settembre, sia per il pagamento sia — salvo urgenze — per la ricezione stessa delle comunicazioni. Ma si tratta di una sospensione tecnica, con regole precise su cosa rientra e cosa no: la prima rata sì, le successive no; l’invio ordinario sì, i casi urgenti no. Conoscere questi confini evita di trasformare un beneficio normativo in un errore di calendario.
FAQ
Ho ricevuto un avviso bonario il 20 luglio: quando scade davvero il termine per pagare con lo sconto sulle sanzioni? Il termine ordinario di 60 giorni si somma ai giorni di sospensione compresi tra il 1° agosto e il 4 settembre. Nel tuo caso, il conteggio dei 60 giorni si interrompe il 1° agosto e riprende il 4 settembre, spostando la scadenza effettiva di circa 35 giorni oltre quella ordinaria. Conviene sempre far verificare il calcolo puntuale al proprio consulente.
Se ho scelto di rateizzare in 20 rate trimestrali, anche la seconda rata beneficia della sospensione di agosto? No. La sospensione si applica esclusivamente al termine per il pagamento della prima rata (o dell’importo integrale). Le rate successive seguono le scadenze trimestrali ordinarie previste dal piano di rateazione, senza alcuno slittamento legato alla pausa estiva.
Posso stare tranquillo che ad agosto non riceverò comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate? In linea generale sì, per il periodo dal 1° al 31 agosto l’invio di avvisi bonari e lettere di compliance è sospeso. Tuttavia la norma fa salvi i “casi di urgenza”, non ulteriormente definiti in modo tassativo: una comunicazione potrebbe comunque arrivare se l’Agenzia ravvisa ragioni di necessità e urgenza.
Hai un avviso bonario sul tavolo e non sei sicuro di come calcolare la nuova scadenza o se conviene rateizzare? Parliamone.