Rottamazione-quinquies: sono arrivate le comunicazioni. Cosa fare adesso e entro quando

di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista


Introduzione

Se hai presentato domanda di adesione alla rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, nelle prossime ore o nei prossimi giorni potresti trovare una comunicazione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione — o nella tua casella PEC, se hai usato l’area pubblica del sito. Non è una comunicazione da mettere da parte: contiene l’esito della tua richiesta e, soprattutto, le scadenze entro cui devi muoverti. La prima è il 31 luglio 2026. Ecco quello che devi sapere.


Cos’è e come funziona

La rottamazione-quinquies è la definizione agevolata dei carichi fiscali introdotta dall’art. 1, commi da 82 a 110, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026). Consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, versando il solo capitale dovuto: sono esclusi sanzioni, interessi, somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto del termine fissato dal comma 92 della stessa legge, ha reso disponibili entro il 30 giugno 2026 le Comunicazioni di risposta alle domande presentate.

Le comunicazioni sono accessibili in due modi: esclusivamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (tramite SPID, CIE, CNS o Credenziali AdE per professionisti e imprese) per chi ha presentato la domanda attraverso quell’area; sia nell’area riservata sia per via postale o PEC per chi ha usato l’area pubblica.

Le tipologie di comunicazione previste sono cinque: accoglimento totale (AT), accoglimento parziale (AP), accoglimento con importo zero (AD), accoglimento misto con importo zero e debiti non definibili (AX), rigetto totale (RI). Nelle comunicazioni di accoglimento totale o parziale (AT e AP) sono riportati l’ammontare complessivo delle somme dovute, il piano di pagamento con le scadenze e i moduli precompilati per le prime 10 rate.


Quando e come si paga

Le somme dovute possono essere versate in due modalità alternative:

In unica soluzione, entro il 31 luglio 2026. Per questa scadenza — e solo per questa, insieme all’ultima rata — opera la cosiddetta tolleranza di 5 giorni prevista dall’art. 10, comma 2-bis, del D.L. n. 38/2026 (c.d. Decreto fiscale): il pagamento effettuato entro il 5 agosto 2026 sarà considerato valido.

A rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali, pari a circa 9 anni. Le scadenze sono così articolate:

  • 1ª rata: entro il 31 luglio 2026
  • 2ª e 3ª rata: entro il 30 settembre e il 30 novembre 2026
  • Dalla 4ª alla 51ª rata: il 31 gennaio, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno dal 2027 al 2034
  • Dalla 52ª alla 54ª rata: il 31 gennaio, 31 maggio e 31 luglio 2035

Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro. Se la ripartizione automatica producesse rate di importo inferiore a questa soglia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riduce d’ufficio il numero di rate nella misura strettamente necessaria a rispettare il limite minimo.

Per chi sceglie il pagamento rateale in più di 10 rate, i moduli relativi alle rate successive alla decima saranno resi disponibili nell’area riservata — oppure inviati al domicilio indicato nella domanda, in ogni caso prima della scadenza dell’undicesima rata.

È possibile attivare la domiciliazione bancaria (SDD) direttamente online tramite il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza dover passare allo sportello.


Attenzione a questi aspetti

Il servizio ContiTu. Chi ha ricevuto una comunicazione di accoglimento ma intende pagare solo alcune delle cartelle o degli avvisi inclusi può utilizzare il servizio “ContiTu”, disponibile nell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il servizio permette di rimodulare il piano di pagamento, escludendo determinate posizioni. Basta indicare codice fiscale, numero e data della comunicazione, un indirizzo e-mail e il progressivo delle cartelle per cui si vuole procedere. Si riceve poi via e-mail il nuovo piano con i moduli aggiornati.

Attenzione però: i debiti esclusi dalla rimodulazione tramite ContiTu escono definitivamente dalla rottamazione. Per queste posizioni, l’agente della riscossione è tenuto per legge a riprendere le azioni di recupero. Non si tratta quindi di una scelta reversibile.

Accoglimento parziale o rigetto. La comunicazione di tipo AP indica sia i carichi ammessi alla definizione agevolata sia quelli esclusi, con le relative motivazioni. Per i debiti non definibili, la riscossione ordinaria — comprese le eventuali misure cautelari ed esecutive — può riprendere. Ricevere una AP non significa che tutto sia risolto: occorre leggere con attenzione cosa è entrato e cosa è rimasto fuori.

Il mancato o tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata per tutte le rate successive. Le somme già versate vengono trattenute a titolo di acconto sul debito originario, ma il beneficio — cioè l’abbattimento di sanzioni e interessi — si perde integralmente.


Conclusione

La rottamazione-quinquies è una finestra con scadenze precise e conseguenze concrete in caso di errore o di ritardo. Chi ha presentato la domanda deve ora verificare l’esito della comunicazione, valutare se l’accoglimento è totale o parziale, decidere se pagare in unica soluzione o a rate e — eventualmente — valutare se usare ContiTu per escludere alcune posizioni. Ogni scelta ha effetti che si protraggono fino al 2035: meglio affrontarla con la giusta consapevolezza.


FAQ

Ho ricevuto una comunicazione di accoglimento parziale (AP): cosa succede ai debiti esclusi? I carichi indicati come “non definibili” nella comunicazione AP non rientrano nella definizione agevolata. Per quelle posizioni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è tenuta a riprendere le ordinarie azioni di recupero, incluse eventuali misure cautelari (ipoteche, fermi amministrativi) ed esecutive. È quindi fondamentale leggere con attenzione le motivazioni di esclusione indicate nella comunicazione e valutare le opzioni disponibili per quelle specifiche cartelle.

Posso cambiare idea sul numero di rate dopo aver ricevuto la comunicazione? No. Il numero di rate è quello indicato in fase di presentazione della domanda di adesione. La comunicazione recepisce quella scelta e i moduli di pagamento sono già predisposti di conseguenza. L’unica flessibilità consentita riguarda la selezione delle cartelle tramite ContiTu, che però non modifica il numero di rate bensì l’importo complessivo su cui queste vengono calcolate.

Cosa succede se non pago la prima rata entro il 31 luglio 2026? Si decade dalla rottamazione-quinquies. Le somme eventualmente già versate vengono imputate a titolo di acconto sul debito originario — comprensivo di sanzioni e interessi — ma il beneficio della definizione agevolata viene meno per intero. L’unica tolleranza prevista dalla legge (art. 10, comma 2-bis, D.L. n. 38/2026) è di 5 giorni, quindi il pagamento effettuato entro il 5 agosto 2026 è considerato tempestivo.


Hai ricevuto la comunicazione di accoglimento ma non hai ancora capito cosa pagare, entro quando e se conviene usare ContiTu per escludere alcune posizioni? Sono domande legittime, e le risposte cambiano caso per caso. Parliamone prima del 31 luglio.

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