Cause di esclusione ISA 2026: la tua società rientra tra i soggetti esonerati?

di Fabio Pratesi Dottore commercialista

Molti imprenditori scoprono di essere esclusi dagli ISA solo al momento della dichiarazione dei redditi, con il rischio di sbagliare la compilazione del quadro RF o RG e di perdere, senza saperlo, l’accesso al Concordato Preventivo Biennale. Capire in anticipo se la propria società rientra in una causa di esclusione permette di pianificare correttamente gli adempimenti e di non farsi trovare impreparati.

Cos’è e come funziona

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) sono lo strumento con cui l’Amministrazione finanziaria misura il grado di affidabilità dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni. Non tutti i soggetti, tuttavia, sono tenuti ad applicarli: l’art. 9-bis, comma 6, del D.L. n. 50/2017 e il DM 31.3.2026 individuano una serie di fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA non sono applicabili.

Per il periodo d’imposta 2025 (Modello REDDITI 2026), il MEF non ha introdotto nuove cause di esclusione, mantenendo sostanzialmente invariato il quadro normativo rispetto all’anno precedente. Fa eccezione la disciplina relativa a Enti del Terzo settore, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e imprese sociali (codici da 8 a 10): come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 6.7.2026, n. 4/E, tali cause di esclusione non sono confermate per il 2025 e verranno reintrodotte nel Modello REDDITI 2027.

Le principali fattispecie di esclusione, con il relativo codice da indicare a rigo RF1 (società di capitali), RG1 (società di persone) o RE1 (lavoratori autonomi) del Modello REDDITI 2026, sono le seguenti:

  • Codice 1 – Inizio attività nel 2025;
  • Codice 2 – Cessazione attività nel 2025;
  • Codice 3 – Ricavi o compensi superiori a € 5.164.569;
  • Codice 4 – Periodo di non normale svolgimento dell’attività (liquidazione, ristrutturazione totale dei locali, sospensione amministrativa, modifica dell’attività in corso d’anno, eventi sismici);
  • Codice 5 – Determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • Codice 6 – Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro dei dati contabili;
  • Codice 7 – Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA (soggetti “multiattività”);
  • Codice 11 – Società cooperative, consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore di soci o utenti;
  • Codice 12 – Trasporto su taxi o mediante noleggio con conducente in forma di cooperativa;
  • Codice 13 – Corporazioni di piloti di porto;
  • Codice 14 – Soggetti partecipanti a un Gruppo IVA.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le operazioni straordinarie: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2.8.2019, n. 17/E, in caso di acquisto o affitto d’azienda, successione, donazione, trasformazione, fusione, scissione o conferimento in una società neocostituita, il soggetto avente causa risulta escluso dagli ISA per il periodo d’imposta di inizio attività (codice 1), anche quando si tratti di mera prosecuzione di un’attività già avviata da altri.

Quando conviene e perché

Va precisato che “essere esclusi” dagli ISA non è di per sé un vantaggio: significa semplicemente non essere soggetti alla misurazione dell’affidabilità fiscale attraverso l’Indice, con conseguenze dirette sull’accesso a due strumenti particolarmente rilevanti per le società di capitali strutturate: il Concordato Preventivo Biennale 2026-2027 e i benefici del regime premiale.

Esempio pratico. Una SRL costituita a marzo 2025, che ha aperto la partita IVA e avviato l’attività contestualmente, rientra nella causa di esclusione “inizio attività” (codice 1): indicherà tale codice a rigo RF1 del Modello REDDITI 2026 SC, non sarà tenuta a compilare il modello ISA e non potrà accedere al CPB 2026-2027. Diverso il caso di una società che nel 2025 ha semplicemente proseguito, tramite conferimento d’azienda, un’attività già esistente: pur trattandosi di continuità sostanziale, la società conferitaria neocostituita è comunque esclusa dagli ISA per l’anno di costituzione.

Per i soggetti “multiattività” (codice 7) e per quelli partecipanti a un Gruppo IVA (codice 14), l’esclusione non esonera dalla compilazione del modello ISA, che resta obbligatoria ai soli fini della comunicazione dei dati. È una distinzione che nella prassi genera spesso confusione, con il rischio di omettere un adempimento dichiarativo dovuto.

Attenzione a questi aspetti

Alcuni punti meritano particolare cautela nella gestione della dichiarazione:

  • La causa di esclusione non equivale sempre all’esonero dal modello ISA. Nei casi contrassegnati dal “SI” nella colonna “Mod. ISA” (codici 7 e 14), il modello va comunque presentato, pur senza indicare un punteggio ai fini premiali.
  • Chi ha aderito al CPB 2024-2025 o 2025-2026 è tenuto a compilare e presentare il modello ISA per il 2025, senza indicare alcun codice di esclusione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 13/2024.
  • La causa di esclusione preclude l’accesso al CPB 2026-2027 e al regime premiale anche quando, in astratto, il calcolo dell’Indice avrebbe prodotto un punteggio elevato: non è possibile “recuperare” i benefici semplicemente perché il dato numerico sarebbe favorevole.
  • Il limite di ricavi di € 5.164.569 (codice 3) richiede, per gli ISA relativi a locazione e compravendita di immobili, lavori edili, costruzioni e servizi di ingegneria integrata, un calcolo corretto che tenga conto delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR: un errore di conteggio può portare a un’errata autoesclusione o, peggio, a una mancata esclusione dovuta.
  • La modifica dell’attività in corso d’anno costituisce causa di esclusione (codice 4) solo se la nuova attività prevalente rientra in un ISA diverso da quello dell’attività precedente: una valutazione che richiede un’analisi puntuale dei codici attività coinvolti.

Conclusione

Le cause di esclusione ISA per il 2025 confermano l’impostazione degli anni precedenti, con l’unica novità rappresentata dalla mancata proroga delle fattispecie relative agli enti del Terzo settore. Per le società strutturate, il tema non si esaurisce nella semplice individuazione del codice da riportare in dichiarazione: dall’esclusione discendono conseguenze dirette sull’accesso al Concordato Preventivo Biennale e al regime premiale, che vanno valutate con attenzione già in fase di pianificazione fiscale annuale.

FAQ

La mia SRL ha cambiato attività prevalente a metà 2025: sono automaticamente esclusi dagli ISA? Non automaticamente: l’esclusione (codice 4) opera solo se la nuova attività, divenuta prevalente in termini di ricavi, rientra in un ISA diverso da quello dell’attività precedente. Se le due attività appartengono allo stesso Indice, non scatta alcuna causa di esclusione e l’ISA va applicato regolarmente.

Se sono escluso dagli ISA, posso comunque accedere al Concordato Preventivo Biennale? No. La presenza di una causa di esclusione preclude l’accesso al CPB 2026-2027, indipendentemente dal fatto che, in ipotesi, il calcolo dell’Indice avrebbe prodotto un punteggio favorevole ai fini dei benefici premiali.

La mia società ha ricevuto in conferimento un’azienda già esistente: siamo comunque esclusi come “nuova attività”? Sì. Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di operazioni straordinarie come il conferimento d’azienda in una società neocostituita, il soggetto avente causa risulta escluso dagli ISA per il periodo d’imposta di costituzione, anche se si tratta di mera prosecuzione di un’attività preesistente svolta dal cedente.


Hai avviato, trasformato o riorganizzato la tua società nel 2025 e non sai se rientri in una causa di esclusione ISA che ti preclude l’accesso al Concordato Preventivo Biennale? Parliamone.

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