Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Un libero professionista in regime forfetario, magari un consulente che lavora da casa con il proprio computer, difficilmente considera il quadro RS un tema da presidiare. È convinto — a ragione — che i costi sostenuti non riducano il reddito imponibile, calcolato applicando un coefficiente di redditività fisso. Eppure, in dichiarazione, si trova a dover rispondere a domande puntuali su spese telefoniche, energia elettrica, mezzi di trasporto: dati che sembrano ininfluenti sul piano fiscale, ma che l’Amministrazione utilizza per uno scopo diverso, e altrettanto concreto.
Cos’è e come funziona
Nel regime forfetario i costi sostenuti non riducono analiticamente il reddito imponibile, perché la loro incidenza è già incorporata nel coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Fanno eccezione i soli contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno, deducibili dal reddito forfetariamente determinato prima dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
I costi, tuttavia, non escono dal perimetro dichiarativo. Il quadro RS mantiene infatti una funzione informativa: i dati richiesti non incidono sull’imposta dovuta, ma concorrono a descrivere l’attività esercitata e alimentano l’analisi del rischio fiscale condotta dall’Amministrazione. L’obbligo discende dall’art. 1, comma 73, L. 190/2014: i contribuenti forfetari sono esclusi dagli Indici Sintetici di Affidabilità, ma devono comunque fornire informazioni specifiche sulla propria attività. L’art. 6-bis, D.L. 34/2019 ha poi precisato che tali informazioni devono essere individuate escludendo quelle già presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, o destinate a esserle comunicate da altri soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione. Il quadro RS ha quindi una finalità conoscitiva, limitata a ciò che l’Amministrazione non può altrimenti ricostruire.
Nel Modello Redditi PF 2026 le informazioni sono distinte in base alla natura dell’attività. Gli esercenti attività d’impresa indicano nel rigo RS375 il numero di mezzi di trasporto utilizzati, nel rigo RS376 i costi per materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, nel rigo RS377 i costi per beni di terzi (locazione, leasing, affitto d’azienda, royalties) e nel rigo RS378 le spese per carburante. Gli esercenti arti e professioni riportano invece nel rigo RS381 le spese per servizi telefonici, energia elettrica e carburanti per la trazione degli autoveicoli. I righi RS371-RS373 accolgono infine i redditi corrisposti a terzi senza ritenuta alla fonte applicata in regime forfetario, obbligo che ricorre a prescindere dal motivo della mancata ritenuta, anche quando è il percipiente stesso ad applicare il regime forfetario.
Perché vale la pena compilarlo con precisione
Non essendo un adempimento elettivo, il quadro RS non offre “convenienze” nel senso tradizionale del termine. La sua corretta compilazione, però, è ciò che distingue un forfetario in regola da uno esposto senza necessità a richieste di chiarimenti.
Alcuni criteri operativi, chiariti dalla prassi, meritano attenzione. La circolare n. 10/E/2016 ha stabilito che i costi vanno indicati nel periodo in cui il contribuente ha ricevuto la relativa documentazione fiscale. La circolare n. 24/E/2016 ha precisato che i beni e i servizi a uso promiscuo, impiegati cioè sia nell’attività sia nella sfera personale, vanno rappresentati al 50%. Gli importi nei righi relativi a costi e consumi devono essere indicati comprensivi dell’IVA indetraibile; nei righi RS371-RS373, invece, il reddito corrisposto va indicato al netto dell’IVA e del contributo integrativo dovuto alle Casse professionali, mentre va inclusa l’eventuale rivalsa INPS del 4%, che costituisce parte integrante del compenso.
Se il contribuente non ha sostenuto spese riconducibili alle categorie richieste, i relativi righi restano semplicemente non compilati: il modello non prevede una casella per dichiararne l’assenza. Questo aspetto tecnico, spesso trascurato, è però proprio quello che genera le maggiori incertezze in fase di compilazione.
Attenzione a questi aspetti
L’omessa o inesatta indicazione degli elementi richiesti nel quadro RS è sanzionata, in assenza di una previsione specifica, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, con sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. La violazione è regolarizzabile mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, ricorrendone le condizioni.
Il profilo più delicato non è però quello sanzionatorio, bensì quello che si presenta quando l’attività dichiarata risulta incompatibile con l’assenza di costi corrispondenti. È il caso dell’avvocato in regime forfetario che, pur disponendo di fatture per telefonia ed energia elettrica intestate allo studio, non riporta alcun consumo nel rigo RS381, oppure dell’elettricista che omette nel rigo RS376 gli acquisti documentati di cavi e materiali impiegati negli interventi. Questa difformità può orientare l’analisi del rischio, ma non dimostra, da sola, l’esistenza di ricavi non dichiarati: un’eventuale ricostruzione presuntiva del reddito deve fondarsi su ulteriori elementi — natura dell’attività, impiego di beni personali, strutture messe a disposizione dal committente, rimborsi ricevuti — perché la normalità economica non è un modello uguale per tutti i contribuenti.
Resta un paradosso di fondo, tipico del regime forfetario: il contribuente è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili, ma resta tenuto a conservare la documentazione e a ricostruire specifiche informazioni sull’attività svolta. La semplificazione non elimina l’adempimento, lo sposta: dalla contabilità quotidiana alla raccolta selettiva dei dati richiesti in dichiarazione.
Conclusione
Il quadro RS non incide sull’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente forfetario, ma non è per questo un adempimento privo di conseguenze. È lo strumento attraverso cui l’Amministrazione finanziaria raccoglie informazioni che non possiede altrimenti, e la sua coerenza rispetto ai dati documentali già disponibili — fatture, consumi, mezzi utilizzati — può orientare successivi approfondimenti istruttori. Un regime contabilmente semplificato non significa un regime privo di controlli: significa, piuttosto, che il controllo si sposta su un piano diverso, quello della coerenza informativa.
FAQ
Se non ho sostenuto costi riconducibili alle voci richieste, devo comunque compilare il quadro RS? No. Se non ci sono spese riferibili alle categorie indicate nel modello (materie prime, beni di terzi, carburante, servizi telefonici ed energia), i relativi righi restano non compilati: non esiste una casella specifica per dichiararne l’assenza. Resta però opportuno verificare che l’assenza di costi sia coerente con l’attività effettivamente svolta.
Cosa rischio se dimentico di indicare un costo nel quadro RS? La sanzione prevista per l’omessa o inesatta indicazione degli elementi richiesti va da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997. La violazione può essere sanata con dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso, se ricorrono le condizioni previste dalla norma.
L’assenza di costi nel quadro RS fa scattare automaticamente un accertamento? No. La sola omissione o incoerenza del quadro RS non dimostra l’esistenza di ricavi non dichiarati. Può però costituire un elemento che orienta l’attività di controllo, soprattutto quando contrasta con documentazione già in possesso dell’Amministrazione, come fatture intestate al contribuente per servizi coerenti con l’attività esercitata.
Gestisci un’attività in regime forfetario e non hai mai dato peso al quadro RS perché “tanto non cambia le imposte da pagare”? Una compilazione incoerente rispetto ai dati già in possesso del Fisco può trasformare un adempimento marginale in un elemento di attenzione. Parliamone.