Novità 730/2026

Autore: Fabio Pratesi, Dottore Commercialista


Introduzione

Anche quest’anno, con l’approvazione del modello 730/2026 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 27.2.2026), arriva la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Se sei un imprenditore, potresti pensare che riguardi solo dipendenti e pensionati. In realtà, molti amministratori di SRL percepiscono compensi assimilati al lavoro dipendente, e quasi tutti hanno familiari a carico, immobili, polizze o investimenti finanziari — incluse cripto-attività — che devono essere dichiarati correttamente. Le novità di quest’anno non sono marginali, e alcune di esse riguardano direttamente chi ha redditi medio-alti.


Cos’è e come funziona

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi destinata a lavoratori dipendenti, pensionati e soggetti che percepiscono redditi assimilati. Il termine ultimo di presentazione è confermato al 30 settembre 2026, sia in caso di presentazione diretta che tramite CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta (Provvedimento AE 27.2.2026).

Le principali novità strutturali del modello 730/2026 sono tre.

1. Nuovi scaglioni IRPEF a tre aliquote — ora definitivi

Il D.Lgs. n. 216/2023 aveva introdotto in via sperimentale per il 2024 la riduzione degli scaglioni da quattro a tre. La Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) li ha resi definitivi a regime. Per i redditi 2025 le aliquote applicabili sono:

Reddito complessivoAliquota IRPEF
Fino a € 28.00023%
Oltre € 28.000 fino a € 50.00035%
Oltre € 50.00043%

La detrazione per lavoro dipendente è stata aggiornata dall’art. 1, comma 2, lett. b), Legge n. 207/2024, con incremento a € 1.955 (in luogo di € 1.880) per i redditi fino a € 15.000, ai sensi del modificato art. 13 TUIR.

2. Riordino delle detrazioni per redditi superiori a € 75.000

Questa è la novità che impatta più concretamente su chi ha redditi elevati. Oltre alla riduzione progressiva già prevista per redditi superiori a € 120.000 (fino ad azzerarsi oltre € 240.000), il nuovo art. 16-ter TUIR — introdotto dalla Finanziaria 2025 — prevede un’ulteriore riduzione delle detrazioni per oneri in presenza di redditi superiori a € 75.000, variabile in base alla composizione del nucleo familiare. Alcune spese sono tuttavia escluse da questo meccanismo: le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutui stipulati entro il 2024 e le spese di ristrutturazione sostenute fino al 2024 restano fuori dal computo. Il modello prevede un apposito campo “Riordino della detrazione non automatizzato” per scegliere un criterio di aggregazione diverso da quello applicato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.

3. Aggiornamento del prospetto familiari a carico

Il prospetto “Familiari a carico” è stato rivisto per recepire le modifiche apportate dalla Finanziaria 2025 all’art. 12 TUIR. Dal 2025, tra gli “altri familiari” rientrano esclusivamente gli ascendenti conviventi (genitori e nonni). Sono state aggiunte due nuove colonne: la colonna “G” per gli ascendenti conviventi con diritto alla detrazione, e la colonna “P” per gli altri familiari conviventi per i quali non spetta la detrazione ma è possibile dedurre o detrarre gli oneri sostenuti. La colonna 10 è ora riservata ai mesi di detrazione per i figli di età compresa tra 21 e 29 anni, poiché le detrazioni per figli a carico spettano fino al compimento del 30° anno di età (art. 12 TUIR, come modificato dalla Finanziaria 2025).


Quando conviene e perché

Per chi percepisce compensi di amministrazione (assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR), il 730/2026 consente di recuperare detrazioni e oneri deducibili in modo più rapido rispetto al modello Redditi PF, con eventuale rimborso direttamente in busta paga o sulla pensione. La verifica della corretta applicazione del “riordino” delle detrazioni per redditi oltre € 75.000 può fare una differenza concreta: scegliere il criterio di aggregazione più favorevole — dando priorità alle spese con aliquota di detrazione maggiore — è una valutazione che richiede un’analisi puntuale caso per caso.

Sul fronte degli investimenti finanziari e delle cripto-attività, il quadro T è stato significativamente aggiornato. Dal 2025, le plusvalenze da cessione di cripto-attività concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo (aliquota 26%), senza più la soglia di esenzione di € 2.000 prevista per le cessioni effettuate fino al 31.12.2024 (Legge n. 207/2024, art. modificativo del regime del quadro T). Chi detiene cripto-attività deve valutare attentamente la propria posizione dichiarativa.


Attenzione a questi aspetti

Alcune criticità meritano attenzione specifica.

Detrazioni edilizie e Superbonus: per le spese sostenute nel 2025, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta nella misura del 50% solo se l’immobile è l’abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento; negli altri casi la percentuale scende al 36%. L’utilizzo del codice “3” nel campo “Percentuale” del quadro E è obbligatorio per applicare il 50%; in sua assenza il sistema riconosce automaticamente il 36%. Il Superbonus resta al 65% — e non al 110% o 90% degli anni scorsi — per le spese 2025 con CILAS presentata entro il 15.10.2024 (Informativa SEAC 7.1.2025, n. 3).

Locazioni brevi con pertinenza: le istruzioni 2026 hanno chiarito che il canone va imputato interamente all’abitazione (campo 6 del quadro B), indicando per la pertinenza il codice “9” nel campo “Utilizzo” senza compilare il canone. Una compilazione errata può generare anomalie in sede di controllo automatizzato (art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973).

Cripto-attività ante 2025: la rideterminazione del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 — con imposta sostitutiva del 18% da versare entro l’1.12.2025 (art. 9 TUIR) — va ora riportata nella nuova Sezione X del quadro T (righi T118 e T119). Chi ha effettuato il versamento deve assicurarsi di compilare correttamente la sezione.


Conclusione

Le novità del 730/2026 non si limitano a un aggiornamento formale: incidono concretamente su detrazioni, oneri e imponibili, con effetti che variano in modo significativo a seconda del reddito e della composizione familiare. Se hai redditi da lavoro dipendente o assimilato, immobili, polizze, investimenti finanziari o cripto-attività, vale la pena effettuare una verifica strutturata prima di presentare la dichiarazione. Lo Studio Pratesi è a disposizione per una valutazione personalizzata della tua posizione fiscale.


FAQ

Sono amministratore di una SRL e percepisco un compenso: devo usare il 730 o il modello Redditi? Dipende dalla tua situazione complessiva. I compensi di amministrazione sono assimilati al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR) e possono essere dichiarati con il 730, a condizione di non avere altri redditi incompatibili con questo modello (es. redditi d’impresa). Se hai partecipazioni in società di persone o altri redditi “complessi”, il modello Redditi PF è la scelta corretta. Una valutazione preliminare è sempre consigliata.

Ho un reddito complessivo di € 80.000: le mie detrazioni per oneri si riducono automaticamente? Sì, potenzialmente. Il nuovo art. 16-ter TUIR introduce una riduzione delle detrazioni per oneri per redditi superiori a € 75.000, variabile in base al numero di familiari a carico. Non tutte le spese sono coinvolte: le spese sanitarie, gli interessi su mutui stipulati entro il 2024 e le spese di ristrutturazione ante 2025 sono escluse. È fondamentale verificare quale criterio di aggregazione applicare per minimizzare l’impatto.

Ho comprato e venduto Bitcoin nel 2025: come funziona la tassazione? Dal 1° gennaio 2025, le plusvalenze da cessione di cripto-attività concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo, senza la precedente soglia di esenzione di € 2.000 (Legge n. 207/2024). L’aliquota applicabile è del 26%. Se hai anche provveduto alla rideterminazione del valore delle cripto-attività al 1° gennaio 2025 versando l’imposta sostitutiva del 18%, dovrai compilare la nuova Sezione X del quadro T (righi T118 e T119).

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