Tassazione dei crediti edilizi per il professionista

1. Il Principio di Onnicomprensività

A partire dal periodo d’imposta 2024, il reddito di lavoro autonomo è governato dal principio di onnicomprensività, introdotto nel TUIR (Art. 54) per effetto del D.Lgs. n. 192/2024.

  • Secondo tale principio, ogni provento afferente all’attività professionale risulta imponibile.
  • Questo comporta che il differenziale tra il valore nominale del credito acquistato e il costo effettivamente sostenuto concorre alla formazione del reddito professionale.
  • Tale posizione, sancita dalla Risposta a interpello n. 171/E/2025, supera la precedente interpretazione contraria (n. 472/E/2023).

2. Gestione Fiscale e Principio di Cassa

La tassazione deve seguire rigorosamente il principio di cassa che regola il reddito professionale:

  • Costo d’acquisto: Assume rilievo (deducibile) nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto l’esborso.
  • Valore nominale: Diventa rilevante (imponibile) al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione tramite modello F24.
  • In caso di compensazione pluriennale, la rilevanza fiscale avviene nei singoli periodi d’imposta in cui la compensazione ha materialmente luogo.

3. Profili IRAP e Decorrenza

  • Ambito IRAP: La Risposta a interpello n. 6/E/2026 ha chiarito che il differenziale è rilevante ai fini IRAP per gli studi associati e le associazioni tra professionisti (mentre il professionista individuale rimane escluso dall’imposta).
  • Decorrenza: Le nuove regole si applicano solo ai crediti acquistati dal 1° gennaio 2024.
  • I crediti acquistati entro il 31 dicembre 2023 non hanno alcuna rilevanza reddituale né ai fini IRPEF né ai fini IRAP, anche se utilizzati in compensazione nel 2024 o anni successivi.

4. Impatto sul Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Un punto di estrema attenzione riguarda l’interazione con il CPB, chiarita dalla Risposta a interpello n. 48/E/2026:

  • Il costo d’acquisto e il componente positivo da compensazione sono considerati componenti ordinari del reddito.
  • Di conseguenza, essi sono assorbiti nel reddito concordato e non rientrano tra le fattispecie di neutralizzazione previste dall’Art. 15 del D.Lgs. n. 13/2024.
  • Nota di cautela: Questa posizione potrebbe incentivare acquisti di crediti nell’anno di riferimento per abbattere la base imponibile della proposta futura, una dinamica che l’Amministrazione potrebbe riconsiderare in futuro.

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