Acquisto di immobili donati

Con l’approvazione definitiva del Ddl. Semplificazioni il 26 novembre 2025, viene riscritta la disciplina dell’art. 563 c.c. sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.

Fino ad oggi, il rischio dell’azione di restituzione da parte dei legittimari rendeva gli immobili donati difficilmente commerciabili e ipotecabili, generando una vera “psicosi” di mercato. La riforma trasforma la tutela reale del legittimario in una tutela puramente economica: l’eventuale azione di riduzione non pregiudicherà più i terzi acquirenti (sia a titolo oneroso che gratuito), in quanto il legittimario leso potrà rivalersi esclusivamente sul donatario per ottenere il controvalore in denaro.

Il terzo avente causa viene coinvolto solo in via residuale: se il donatario è insolvente e se l’acquisto del terzo è avvenuto a titolo gratuito, egli risponderà solo nei limiti del vantaggio conseguito. Resta confermata, per le donazioni indirette (es. acquisto pagato dai genitori), la sicurezza già sancita dalla giurisprudenza.

In definitiva, si sblocca il patrimonio immobiliare familiare: gli immobili donati tornano pienamente alienabili e finanziabili, permettendo passaggi generazionali sicuri senza bloccare la liquidabilità del bene.


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