Controllo automatizzato dichiarazioni iva omesse

Nuovo art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972:

1. Il nuovo controllo automatizzato

La norma introduce una procedura di liquidazione automatica specifica per i casi di omessa dichiarazione IVA. A differenza delle imposte sui redditi, dove resta fermo l’accertamento induttivo puro , per l’IVA l’Agenzia delle Entrate può ora procedere immediatamente basandosi su:

  • Fatture elettroniche emesse e ricevute.
  • Dati dei corrispettivi telematici trasmessi.
  • Dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE).

2. Trattamento di crediti e versamenti

  • Versamenti: L’Amministrazione riconosce i versamenti effettuati.
  • Credito pregresso: Inizialmente non viene riconosciuto il riporto del credito dalla dichiarazione dell’anno precedente. Tale credito potrà essere fatto valere solo in sede di interlocuzione successiva alla notifica dell’atto.

3. Opzioni per il contribuente (entro 60 giorni)

Ricevuto l’atto (una sorta di “avviso bonario” ), il contribuente ha tre strade:

  • Acquiescenza: Pagamento delle somme con sanzioni ridotte a 1/3 (dal 120% al 40%). È ammessa la rateazione, ma è espressamente vietata la compensazione.
  • Osservazioni difensive: Presentazione di elementi per richiedere la rideterminazione della liquidazione. Se l’ufficio accoglie le tesi, emette un atto modificato e i 60 giorni per il pagamento decorrono nuovamente.
  • Impugnazione: Ricorso diretto contro l’atto.

4. Regime sanzionatorio e coordinamento

  • Sanzione base: Si applica la sanzione per omessa dichiarazione (120%).
  • Ravvedimento: Resta escluso il ricorso al ravvedimento operoso trattandosi di dichiarazione omessa.
  • Accertamenti successivi: L’ufficio può comunque esperire un accertamento induttivo completo in un secondo momento. In questo caso, le sanzioni per il nuovo accertamento si applicheranno solo sulla maggiore IVA accertata rispetto a quella già recuperata con il controllo automatizzato.

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