di Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Aprile è il mese delle assemblee. Si approvano i bilanci, si tirano le somme dell’anno e, spesso, si decide se distribuire gli utili ai soci. Per molti imprenditori la delibera assembleare sembra il momento centrale: si vota, si decide, i soldi arrivano. In realtà, quella delibera è solo il punto di partenza di una catena di adempimenti fiscali e contabili — con scadenze precise, costi definiti e sanzioni per chi sbaglia o ritarda. Conoscerli in anticipo fa la differenza.
Cos’è e come funziona la distribuzione degli utili
Distribuire gli utili significa trasferire ai soci una parte — o la totalità — dell’utile netto risultante dal bilancio approvato. La decisione spetta all’assemblea ordinaria dei soci (art. 2479, c. 2, n. 1, c.c. per le SRL) e deve essere verbalizzata. Da quel momento scattano tre adempimenti in sequenza: la registrazione contabile, la registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate e il versamento della ritenuta.
Le scritture contabili
Subito dopo la delibera va effettuata la rilevazione contabile: l’utile d’esercizio viene stornato e attribuito ai singoli soci in proporzione alla quota detenuta, accreditando i rispettivi conti “Socio c/dividendi”. Al momento del pagamento effettivo si registra il debito verso l’Erario per la ritenuta e il contestuale accredito del netto ai soci tramite banca.
La registrazione del verbale
Il verbale dell’assemblea che ha deliberato la distribuzione deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della delibera (art. 13, D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall’art. 14, D.L. n. 73/2022). La registrazione avviene tramite il modello RAP (Registrazione Atti Privati) e comporta:
- la trasmissione del verbale in formato PDF/A
- il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4, c. 1, lett. d), Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986)
- il pagamento dell’imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte, o comunque ogni 100 righe
La ritenuta e il versamento con F24
Al momento dell’erogazione effettiva, la società applica una ritenuta sul dividendo. Per i soci persone fisiche residenti in Italia, l’aliquota è del 26% a titolo d’imposta (art. 27, c. 1, D.P.R. n. 600/1973, come modificato dall’art. 1, c. 1003, L. n. 205/2017), indipendentemente dall’entità della partecipazione detenuta.
Il versamento va eseguito tramite modello F24 in modalità telematica, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di erogazione. Le scadenze sono: 16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre e 16 gennaio.
I codici tributo da indicare sono:
- 1035: ritenute su utili distribuiti da società (ritenute a titolo di acconto)
- 1036: ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere
Quando conviene e perché: un esempio concreto
Supponiamo che una SRL abbia prodotto un utile netto di 100.000 euro e che i soci — due persone fisiche residenti, con quote paritetiche del 50% — decidano di distribuirlo interamente.
Ciascun socio ha diritto a 50.000 euro lordi. La società applica la ritenuta del 26%: ogni socio riceve 37.000 euro netti (50.000 – 13.000 di ritenuta). Il totale da versare all’Erario è di 26.000 euro.
Se la delibera è del 10 aprile 2026 e il pagamento avviene nello stesso mese, la scadenza per versare la ritenuta è il 16 luglio 2026 (trimestre aprile-giugno, versamento entro il 16 del mese successivo). La registrazione del verbale va invece completata entro il 10 maggio 2026, con un costo fisso di 200 euro di imposta di registro più l’imposta di bollo.
Vale la pena segnalare un aspetto spesso sottovalutato: quando il dividendo viene distribuito a una società di capitali partecipante — ad esempio una holding — la tassazione segue regole diverse. Il dividendo percepito concorre alla formazione del reddito imponibile IRES nella misura del solo 5% (art. 89, c. 2, TUIR), con un carico fiscale effettivo vicino all’1,2%. È uno dei motivi concreti per cui strutturarsi con una holding può avere senso, ma si tratta di una valutazione che richiede un’analisi personalizzata.
Attenzione a questi aspetti
Tardiva registrazione del verbale. Superati i 30 giorni dalla delibera senza registrare il verbale, si applica la sanzione prevista dall’art. 69, D.P.R. n. 131/1986, come modificata dall’art. 4, D.Lgs. n. 87/2024. Il ravvedimento operoso consente di ridurla, ma i costi crescono con il tempo.
Data di delibera e data di pagamento non coincidono sempre. I 30 giorni per la registrazione del verbale decorrono dalla data della delibera, non da quella del pagamento. Se si delibera a marzo ma si paga ad aprile, la scadenza per la registrazione rimane comunque 30 giorni dalla delibera di marzo.
Trimestre di erogazione, non di delibera. La ritenuta si versa nel trimestre successivo a quello di pagamento effettivo del dividendo. Se si delibera a marzo ma si eroga ad aprile, la ritenuta va versata entro il 16 luglio — non entro il 16 aprile.
Dividendi in natura. Quando il dividendo non è distribuito in denaro ma sotto forma di beni o diritti, l’obbligo di versamento della ritenuta rimane in capo alla società nei termini ordinari. Un caso meno frequente, ma da non ignorare.
Formato del file per la registrazione RAP. Il verbale deve essere caricato obbligatoriamente in formato PDF/A. Un PDF standard non certificato può causare il rifiuto dell’invio, con il rischio di sforare i termini.
Conclusione
Distribuire gli utili è un diritto dei soci, ma farlo correttamente richiede attenzione ai dettagli amministrativi e fiscali. Errori o ritardi si traducono in sanzioni evitabili, spesso superiori al costo di una consulenza preventiva.
FAQ
Devo registrare il verbale anche se distribuisco solo una parte degli utili? Sì. L’obbligo riguarda qualsiasi delibera assembleare di distribuzione, indipendentemente dall’importo distribuito. La registrazione va effettuata entro 30 giorni tramite il modello RAP, con imposta di registro fissa di 200 euro (art. 4, c. 1, lett. d), Tariffa Parte I, D.P.R. n. 131/1986) più l’imposta di bollo.
Se l’assemblea approva il bilancio ma non distribuisce utili, devo fare qualcosa? No. Gli adempimenti descritti si attivano esclusivamente in caso di delibera di distribuzione. Se l’assemblea decide di rinviare a riserva o di non distribuire, non scatta alcun obbligo di registrazione né di versamento ritenute.
La ritenuta del 26% è uguale per tutti i soci? Per i soci persone fisiche residenti in Italia, sì: l’aliquota è uniforme al 26% a titolo d’imposta (art. 27, c. 1, D.P.R. n. 600/1973). Per i soci non residenti si applicano regole diverse, incluse le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni. Per i soci che sono a loro volta società di capitali, il regime fiscale cambia radicalmente — e spesso in modo più favorevole.