Fabio Pratesi, Dottore Commercialista
Introduzione
Stai valutando un investimento in macchinari, impianti o tecnologia digitale per la tua impresa? La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l’iper ammortamento, uno strumento che consente di maggiorare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni acquistati fino al 180% del loro valore. Non è un’agevolazione automatica: richiede una procedura precisa, scadenze da rispettare e documentazione specifica. Chi la gestisce correttamente può ottenere un vantaggio fiscale significativo. Chi sbaglia, rischia di perdere tutto il beneficio.
Cos’è e come funziona
L’iper ammortamento, reintrodotto dall’art. 1, commi da 427 a 436 e da 454 a 459 della Legge n. 199/2025, consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing deducibili. In termini pratici: se acquisti un macchinario da 1.000.000 di euro, puoi calcolare le quote di ammortamento su un valore maggiorato (ad esempio 2.800.000 euro nel caso di maggiorazione al 180%), con un significativo impatto sulla riduzione dell’imponibile fiscale.
L’agevolazione è riservata alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, effettuano investimenti in due categorie principali di beni:
- Beni strumentali materiali e immateriali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, rientranti nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025, e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Beni materiali strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
La maggiorazione si articola su tre scaglioni in funzione dell’importo investito:
| Importo investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a € 2.500.000 | 180% |
| Da € 2.500.001 a € 10.000.000 | 100% |
| Da € 10.000.001 a € 20.000.000 | 50% |
Con il D.L. n. 38/2026 è stato inoltre eliminato il vincolo che limitava il beneficio ai soli beni prodotti in uno Stato UE o SEE: oggi l’agevolazione si applica indipendentemente dall’origine geografica del bene.
Quando conviene e perché: l’esempio numerico
Immagina una SRL manifatturiera che acquista un centro di lavoro a controllo numerico del costo di 800.000 euro, rientrante tra i beni della Tabella IV. L’investimento è inferiore a 2.500.000 euro, quindi si applica la maggiorazione del 180%.
Il costo fiscalmente rilevante ai fini dell’ammortamento non sarà 800.000 euro ma 800.000 × 180% = 1.440.000 euro di maggiorazione, che si somma al costo originario portando la base ammortizzabile a 2.240.000 euro (800.000 + 1.440.000).
Applicando un’aliquota di ammortamento del 15,5% (coefficiente tipico per i macchinari complessi) e un’aliquota IRES del 24%, il risparmio fiscale complessivo rispetto all’ammortamento ordinario risulta nell’ordine di 330.000 euro sull’intera vita utile del bene. Si tratta di un beneficio che incide strutturalmente sul costo effettivo dell’investimento.
La procedura: cinque comunicazioni al GSE
Il beneficio non è automatico. L’accesso è subordinato all’invio telematico al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) di tre comunicazioni obbligatorie, disciplinate dal Decreto MiMiT del 4 maggio 2026:
1. Comunicazione preventiva — prima di avviare l’investimento, l’impresa comunica al GSE i dati identificativi dell’azienda e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti previsti, la data di prevista interconnessione e quella di entrata in funzione.
2. Comunicazione di conferma — da inviare entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo da parte del GSE, indicando la data e l’importo del pagamento dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, con i dati identificativi delle relative fatture. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.
3. Comunicazione di completamento — da inviare al termine dell’investimento e dell’interconnessione al sistema produttivo, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile.
Ai fini del monitoraggio sono richieste ulteriori due comunicazioni annuali: una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ogni anno, con i dati sugli investimenti effettuati, e una comunicazione integrativa entro il 30 giugno, con il piano di ammortamento e le quote attribuite a ciascun esercizio.
La maggiorazione decorre dal periodo d’imposta in cui viene inviata la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia già entrato in funzione nello stesso esercizio.
Attenzione a questi aspetti
Le comunicazioni sono vincolanti e sequenziali. Il mancato invio di una delle tre comunicazioni obbligatorie (preventiva, conferma, completamento) preclude definitivamente l’accesso al beneficio. Non si tratta di adempimenti sanabili a posteriori.
La perizia tecnica asseverata è imprescindibile. Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema produttivo devono essere certificate da un ingegnere o perito industriale iscritto al proprio Albo, oppure da un ente di certificazione accreditato. Questi soggetti devono essere dotati di copertura assicurativa idonea. Una perizia generica o redatta da soggetto non qualificato non è sufficiente.
La certificazione contabile non è optional. L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale. Le imprese non soggette a revisione obbligatoria devono comunque rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione.
I software SaaS rimangono esclusi. Nonostante le attese del mercato, il decreto attuativo non ha esteso l’agevolazione ai software stand alone fruiti in modalità as-a-service (abbonamento cloud). Sono agevolabili esclusivamente i software della Tabella V acquistati a titolo di proprietà o licenza d’uso e iscrivibili in bilancio come immobilizzazioni immateriali.
La decadenza può essere totale. Se durante il periodo di fruizione il bene viene ceduto o destinato a strutture produttive estere senza sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta, l’agevolazione decade. Analoga conseguenza per documentazione irregolare, false dichiarazioni o impossibilità di effettuare i controlli.
Conclusione
L’iper ammortamento 2026 rappresenta una delle agevolazioni fiscali sugli investimenti più significative degli ultimi anni, con aliquote di maggiorazione che possono arrivare al 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Il meccanismo è però strutturalmente procedurale: il beneficio si costruisce prima dell’investimento, non dopo. La comunicazione preventiva al GSE è il punto di partenza obbligatorio, e ogni passaggio successivo deve essere documentato con precisione. Le imprese che pianificano investimenti tecnologici o in energie rinnovabili nei prossimi mesi hanno tutto l’interesse a strutturare la pratica sin dall’inizio in modo corretto.
FAQ
Posso accedere all’iper ammortamento anche se la mia impresa è in leasing? Sì. Per i beni acquisiti in leasing il requisito del pagamento del 20% del costo di acquisizione, richiesto nella comunicazione di conferma, si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società di leasing nei confronti del fornitore. L’obbligo di invio della comunicazione di conferma rimane comunque in capo all’impresa utilizzatrice.
Se ho già avviato l’investimento senza inviare la comunicazione preventiva al GSE, posso ancora accedere al beneficio? No. La comunicazione preventiva è il presupposto di accesso all’intera procedura: deve essere inviata prima di perfezionare l’investimento. Il mancato invio non è sanabile e preclude definitivamente il beneficio. È uno degli errori più comuni e più costosi in materia di incentivi agli investimenti: la pianificazione deve precedere, non seguire, l’acquisto del bene.
L’iper ammortamento si applica anche ai software gestionali acquistati in abbonamento (SaaS)? No. Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 ha confermato che i software fruiti in modalità as-a-service, ossia tramite abbonamento cloud senza acquisizione di una licenza autonoma iscrivibile in bilancio, restano esclusi dall’agevolazione. Sono agevolabili esclusivamente i software stand alone rientranti nella Tabella V della Legge n. 199/2025, acquistati a titolo di proprietà o licenza d’uso e contabilizzati come immobilizzazioni immateriali.